La normativa relativa ai percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ha subito alcune modifiche come previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Di seguito vengono riportate in modo sintetico le modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e si sviluppano per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degliistituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (EX Alternanza Scuola-Lavoro) intendono fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento).
In questa sezione è possibile conoscere tutte le comunicazioni utili riconducibili ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento che si svolgono nel nostro istituto